Gestire le salme durante l’emergenza covid-19
Il Ministero della Salute ha emanato una serie di indicazioni connesse alla situazione emergenziale scaturita dall’epidemia CODID-19 riguardanti il settore funebre.
Le indicazioni sono suddivise in 8 sezioni e includono un allegato che specifica le caratteristiche dei feretri e il loro confezionamento.
L’obiettivo del Ministero della Salute è quello di individuare le procedure adeguate per il settore funebre per l’intero territorio nazionale in questa situazione emergenziale.
La prima sezione, sezione A, chiarisce che le indicazioni fornite andranno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale e che i casi di morte in cui non è accertata la causa COVID-19 vadano trattati allo stesso modo di quelli in cui è stata accertata la causa COVID-19.
La seconda sezione, sezione B, definisce le precauzioni da adottare per evitare il contagio con il defunto per COVID-19. Si specifica che il defunto non può più trasmettere il COVID, ma potrebbero farlo oggetti infetti. Per questo il personale adibito alla manipolazione del cadavere dovrà adottare tutti i dispositivi di protezione individuale appropriati: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.
Il defunto deve essere isolato prima di essere trasportato con idonee procedure disinfettanti, così da limitare le occasioni di contatto con il COVID-19. È quindi vietato il cosiddetto trasporto “a cassa aperta” e tutte quelle pratiche che mettono a diretto contatto persone e defunto. Non sono quindi previste cerimonie funebri.
La terza sezione, sezione c, elenca gli esami autoptici e i riscontri diagnostici effettuabili. Non sono previste le autopsie o esami, se non per motivi di studio o approfondimento. Le autopsie possono quindi essere eseguite solo in sale apposite che garantiscano la massima sicurezza e che siano adeguatamente disinfettate dopo lo svolgimento dell’autopsia. Tutti i manipolamenti non strettamente necessari sono da evitare.
La quarta sezione, sezione D, riduce i tempi di esecuzione del trasporto funebre in cimitero. La prima distinzione fatta in questa sezione è quella tra il decesso avvenuto all’interno o all’esterno della struttura sanitaria accreditata al ricovero e alla cura delle persone.
Se il decesso avviene fuori dalla struttura, questa va avvisata tempestivamente e gli operatori che intervengono devono sempre essere dotati dei dispositivi di protezione individuale appropriati per evitare contagi da COVID-19.
Il trasporto alla camera mortuaria deve essere il più tempestivo possibile.
La quinta sezione, sezione E, tratta del conferimento al cimitero del feretro.
Per evitare il sovraffollamento di questi luoghi anche da parte degli addetti, bisogna organizzare gli orari delle sepolture e delle cremazioni. Laddove le sale mortuarie non dovessero rivelarsi sufficienti a ospitare tutti i feretri possono essere utilizzate le sale del commiato e i loculi vuoti purché la cremazione avvenga entro 30 giorni.
La sesta sezione, sezione G, si occupa dei cimiteri.
Questi sono chiusi al pubblico e qualsiasi operazione debba essere svolta dovrebbe essere portata a termine nel minor tempo possibile e con il minor coinvolgimento di personale per evitare i contagi da COVID-19. Ogni attività connessa ai servizi di manutenzione territoriale dovrebbe essere sospesa se non strettamente necessaria. I feretri confezionati per malati infetti vanno contrassegnati con la lettera Y. La estumulazione o la esumazione dei feretri contrassegnati con la lettera Y, se vengono eseguite prima di 24 mesi da quando si è proceduto alla tumulazione o inumazione, devono essere effettuate con procedure specifiche di salvaguardia del personale operante e in orario di chiusura al pubblico.
L’allegato del Ministero della Salute specifica invece le procedure di inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura.
La tumulazione può essere temporanea se la cremazione avviene entro 30 giorni dalla suddetta.
Si specificano inoltre le procedure da rispettare per i feretri destinati a tumulazione stagna e per quelli non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione.
Il Ministero della Salute cerca così di evitare i contagi da COVID-19 per la salvaguarda della salute pubblica, obiettivo primario di ogni disposizione.